24 luglio 2017 - Riprendiamo la trattazione della legge 7 aprile 2017 n. 47, cosiddetta “Legge Zampa”, relativa a misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, ed, in particolare, procediamo con l'esame dell'art. 11, in materia di tutori volontari di MSNA, e delle linee guida conseguentemente emanate dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, in tema di selezione, formazione e iscrizione degli elenchi dei detti tutori.
Nella scorsa “puntata” abbiamo parlato della fase della preselezione dei tutori, superata la quale i candidati possono accedere alla formazione: ricordiamo, infatti, che solo successivamente, all'esito della formazione, confermata la disponibilità, avviene l'iscrizione nell'elenco istituendo presso ogni Tribunale per i minorenni.
Recita il predetto art. 11 che i tutori devono essere “adeguatamente formati” e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza precisa, nelle sue linee guida, che la formazione deve essere:
Il suggerimento dell'Autorità Garante per il momento fomativo iniziale/di base è quello di realizzare tre mdouli (di 8/10 ore ciascuno):
Nella prossima “puntata” faremo il punto dei bandi nel mentre emanati dai Garanti Regionali e vedremo insieme l'avviso pubblico dell'Autorità Garante nazionale per la selezione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori legali di MSNA nelle Regioni in cui non risultano essere stati formalmente nominati i Garanti Regionali.
Michela Vallarino, Vice presidente del VIS