Vantaggi fiscali

Il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo è un’Organizzazione Non Governativa (ONG), iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma – UTG – al numero 563/2008, già riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri con Decreto Ministeriale n. 1988/128/005113/4D del 22/11/1988 ai sensi dell’art. 28 della Legge 49 del 26 febbraio 1987. È ONG ai sensi dell’art. 26 comma 2 della legge 125 del 11/08/2014. È ONLUS iscritta all’Anagrafe delle ONLUS presso la DR Lazio dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 32 comma 7 della legge 125 del 11/08/2014.
Le agevolazioni fiscali prevedono la possibilità per le persone fisiche e per gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) di portare in detrazione d’imposta e/o in deduzione dal reddito le erogazioni liberali in denaro e/o in natura in favore di ONLUS, secondo le seguenti modalità:

 

Agevolazioni fiscali per le persone fisiche

Le erogazioni liberali a favore di ONLUS sono alternativamente:  

-  detraibili ai fini IRPEF nella misura del 30%, per un importo non superiore a € 30.000 per ciascun periodo d’imposta ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 

-  deducibili  dal reddito complessivo dichiarato fino al limite massimo del 10% dello stesso  ai sensi l’art. 83, comma 2 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117;

-  deducibili dal reddito complessivo  dichiarato fino al limite massimo del 2% dello stesso  ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g del D.P.R. 917/86.

 

Agevolazioni fiscali per le aziende

Le erogazioni liberali a favore di ONLUS eseguite da imprese, società ed Enti sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato fino al limite massimo del 10% del reddito stesso ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

 

Modalità di erogazione
Per le erogazioni in denaro devono essere utilizzati gli strumenti volti a fornire la rintracciabilità per l'amministrazione finanziaria della donazione effettuata.
Nello specifico si richiede che i versamenti siano effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi o intermediari di pagamento:

  • banca
  • ufficio postale
  • sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.