E' partita a livello nazionale la campagna "diritto di nascere", lanciata dal mondo dell'associazionismo dove da anni sono molte le "realtà" attive nel prestare servizi di assistenza e sostegno agli immigrati con lo scopo di promuovere e proteggere i loro diritti.
"Nel disegno di legge sulla sicurezza non c'è alcun divieto di iscrizione all'anagrafe per i figli dei clandestini - replica il sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano - in base alla norma contestata per lo straniero in posizione irregolare l'assenza di permesso di soggiorno inibisce solo di ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di suo interesse. Nessun articolo e nessun comma, invece, gli inibisce di dichiarare la nascita di un figlio".
Poi però ammette che "... l'equivoco sorge dalla eliminazione, effettuata dalla nuova norma, del riferimento agli atti dello stato civile. L'esame alla Camera permetterà di chiarire la questione oltre ogni dubbio e, se fosse necessario, di renderla ancora più incontrovertibile, esplicitando una possibilità, la dichiarazione di nascita, che a nessuno è mai venuto in mente di precludere".
Di seguito il testo attualmente vigente dell'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, subito dopo, quello che deriverebbe dall'approvazione definitiva del ddl sicurezza approvato dal Senato:
"1. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati."
"2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati."
Un affezionato amico del VIS ci lancia n significativo spunto di riflessione: come si può pensare che, sopprimendo esplicitamente la deroga all'obbligo di esibizione del permesso ai fini dei provvedimenti relativi agli atti di stato civile (inclusa quindi la registrazione della nascita), il legislatore non precluda allo straniero privo di permesso la registrazione stessa?