1999. Clament Josef Marenji (nome di fantasia) lascia lo Sri Lanka alla conquista del sogno italiano: un contratto di lavoro a tempo indeterminato lo attende.
2002. Legge 30 Luglio 2002 n° 189 recante l’intestazione “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”: diventerà nota come BOSSI – FINI.
Nel novembre del 2005 Clament Josef Marenji, ormai ambientatosi in Italia, inizia a preparare i documenti necessari per presentare domanda di ricongiungimento familiare. Chiede, così, alla moglie di fare altrettanto presso l’Ambasciata Italiana in Sri Lanka. Una volta sbrigata la procedura in Sri Lanka, con il trasferimento del fascicolo, si potrà attivare la procedura in Italia presso lo sportello Unico per l’Immigrazione.
Nel frattempo al sig. Clament viene diagnosticata una leucemia acuta mieloide.
Nel febbraio 2006 le condizioni del sig. Clament peggiorano ed è costretto a sottoporsi a trattamenti di chemioterapia per arrestare la malattia. L’ospedale nel quale è ricoverato rilascia apposita dichiarazione attestante il grave stato di salute dello stesso e specificando la necessità di un’assistenza familiare.
Nel marzo dell’anno corrente dall’Ambasciata Italiana nello Sri Lanka viene trasmesso in Italia il fascicolo del nostro sfortunato amico e, così, ha inizio la “seconda parte” di questa lunga avventura.
La natura a volte è davvero impietosa e così ad aprile, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, il sig. Clament decide di presentare una nuova domanda di ricongiungimento familiare per motivi di salute (non prevista esplicitamente dalla normativa ma utilizzata nella prassi), nella speranza che questa procedura sia più veloce di quella ordinaria: nulla di fatto.
Il calvario iniziato mesi fa diventa sempre più intenso: interminabili pratiche burocratiche da districare, dipendenti dei pubblici uffici oberati di lavoro, demotivati ed irascibili con i quali fare i conti, una legge di regolamentazione dei flussi migratori con il solo scopo di minare le libertà fondamentali dell’individuo: la Carta Costituzionale e i diritti dell’uomo diventano un vago miraggio.
In maggio ancora tutto tace. A nulla valgono gli sforzi di parenti, amici e organizzazioni di volontariato: la macchinosità delle procedure schiaccia la forza del cuore.
Nel frattempo un dramma familiare si sta consumando: il nostro giovane amico (appena quarantacinque anni) entra in coma e i dottori gli diagnosticano 24 h di vita. Dall’altra parte del mondo c’è una famiglia in lacrime che teme di non riabbracciare più l’amato padre, l’insostituibile compagno di vita.
Visto il poco tempo a disposizione si tenta la via del visto turistico ma l’Ambasciata Italiana in Sri Lanka comunica che, vista la situazione del paese, i visti turistici sono bloccati, sottolineando l’impossibilità, per chi ha già presentato domanda di ricongiungimento familiare, di esperire una doppia procedura.
Fortunatamente le previsioni mediche si rivelano errate e Clament esce dal coma: c’è ancora un po’ di tempo per restituirgli la sua famiglia. La documentazione consegnata agli uffici competenti è completa ma “..ci sono dei tempi tecnici da rispettare!!!”.
L’indignazione cresce: se i tempi tecnici da rispettare vedessero Clament spirare, a cosa sarebbe valso il suo sacrificio? Che cosa offre il nostro paese e tutti coloro che non hanno la fortuna di vedere scritto sul loro passaporto “cittadinanza italiana”? Siamo così fieri di essere una tra le sette potenze economiche al mondo da non avere più altri parametri di valutazione nel nostro vivere civile?
Il Testo Unico sull’immigrazione all’Art. 29 (7° parte) nel regolamentare le domande di ricongiungimento familiare prevede che l’immigrato, regolare in Italia, per riunirsi al proprio nucleo familiare oltre presentare la documentazione richiesta, debba essere garante di una serie di requisiti:
1. “..Un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica…”;
2. “..Un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari …”
Non nel Testo Unico sull’immigrazione né nel rispettivo regolamento di attuazione (D.P.R. 334/04) è fatto esplicito richiamo alla richiesta di ricongiungimento familiare per motivi di salute del richiedente residente nel paese ospite. Un solo termine: “…trascorsi 90 gg dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari…..”…. E per chi non avesse vita da sprecare?
Il nostro esistere si colora di eccezioni. Sono proprio le eccezioni a dare maggiore cogenza alle regole. Non è ammissibile che situazioni differenti siano trattate in modo analogo: se vogliamo perderci nell’era del qualunquismo dobbiamo farlo nella consapevolezza di essere voce di un paese che stenta a riconoscerci come individui.
Debora Sanguinato