Autonomia ed indipendenza: chi garantisce per il Garante?

Rispetto al disegno di legge che prevede l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, attualmente in fase di discussione alla Camera, il VIS e le organizzazioni aderenti al Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC), al Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani e al PIDIDA (Per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza), esprimono la loro preoccupazione per il fatto che le caratteristiche di autonomia e indipendenza dell'istituzione che si intende creare non siano adeguatamente garantite.

Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero essere costituite in conformità ai principi concernenti lo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani, anche detti "Principi di Parigi", adottati dall'Assemblea Generale nel 1993, i quali costituiscono un insieme di regole minime per la creazione, le competenze, le funzioni, la composizione, le garanzie di indipendenza e di pluralismo, le modalità di funzionamento e le attività a carattere quasi giurisdizionale di tali organismi nazionali.

La loro indipendenza e il loro effettivo funzionamento dipendono dalla dotazione di adeguate infrastrutture, risorse finanziarie, risorse umane e libertà da ogni forma di controllo finanziario che potrebbe compromettere la loro indipendenza.

L'art. 5 del suddetto disegno di legge dispone invece che il Garante non è dotato di una propria struttura ma, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente disponibili presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e presso il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La copertura finanziaria prevista dall'art. 7, inoltre, non risulta adeguata allo svolgimento delle funzioni proprie del garante.

Il VIS auspica dunque che una maggiore attenzione venga dedicata agli aspetti appena descritti, affinché l'istituzione di un Garante nazionale possa favorire una promozione e tutela dei diritti dei minori davvero efficace ed orientata unicamente all'interesse dei minori stessi.